[:it]Appalti: non è più valido l’avvalimento infragruppo[:]

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 907 del 13/02/2018 ha confermato che non sussistono più le facilitazioni probatorie che prevedevano, in luogo del contratto di avvalimento, la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel regime previgente, oltre alla dichiarazione dell’impresa concorrente avvalsa, si riteneva necessario il richiamo di una dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliaria, o di un altro titolo costitutivo di una obbligazione già precedentemente assunta dall’impresa nei confronti della concorrente, avente ad oggetto la messa a disposizione dei requisiti e delle risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 – cui oggi corrisponde l’art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 –, l’impresa concorrente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. La dichiarazione unilaterale della sola impresa concorrente non è di per sé idonea a far sorgere obbligazioni in capo a un soggetto terzo, anche se parte dello stesso gruppo societario, e in favore del dichiarante. Né, tanto meno, essa può produrre tali effetti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

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