[:it]Quando la Commissione giudicatrice di una gara pubblica può mutare, senza inficiare la procedura[:]

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Il caso riguarda l’affidamento di un servizio attraverso bando di gara da parte di una Asl abruzzese. Dopo la prima seduta, la commissione giudicatrice è mutata, sostituendo due componenti su tre. Uno dei partecipanti ha presentato ricorso al TAR, appellandosi al principio della immutabilità del seggio di gara, ricorso che è stato respinto, così come l’appello al Consiglio di Stato, che si è pronunciato attraverso la sentenza n. 569 del 26 gennaio 2018.

Il seggio di gara, infatti, era modificato solamente rispetto alla prima seduta, dedicata alla verifica della documentazione amministrativa, conservando successivamente la stessa composizione. L’attività di verifica della documentazione, è stato rilevato, non comporta valutazioni tecnico-discrezionali, e può quindi essere svolta anche da un seggio diverso da quello incaricato della delibazione delle offerte.

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