Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 907 del 13/02/2018 ha confermato che non sussistono più le facilitazioni probatorie che prevedevano, in luogo del contratto di avvalimento, la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Nel regime previgente, oltre alla dichiarazione dell’impresa concorrente avvalsa,
Il caso riguarda l’affidamento di un servizio attraverso bando di gara da parte di una Asl abruzzese. Dopo la prima seduta, la commissione giudicatrice è mutata, sostituendo due componenti su tre. Uno dei partecipanti ha presentato ricorso al TAR, appellandosi al principio della immutabilità del seggio di gara, ricorso che è stato respinto, così come
Nelle procedure di gara d’appalto gestite in forma telematica, le sedute pubbliche non sono un passaggio necessario. È quanto afferma, e ribadisce, il TAR della Sardegna, con la sentenza n. 664 del 23 ottobre 2017. È stata respinta, infatti, una contestazione nata dalla mancata pubblicità della seduta attinente alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche,
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